Lo Stato dà un posto. L'impresa privata dà un lavoro.
In base all'articolo 190 del D. LGS. N. 81/2008, ogni datore di lavoro deve provvedere alla valutazione del rischio rumore presente nella propria azienda al fine di individuare i lavoratori esposti a rischio ed i relativi luoghi di lavoro e attuare se necessario gli interventi preventivi e protettivi previsti dal decreto legge .
Livelli di esposizione al rumore e classi di rischio
AZIONI DA INTRAPRENDERE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
CLASSE DI RISCHIO 0
prevede un’adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.
CLASSE DI RISCHIO 1
prevede un’adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione a rumore nei luoghi di lavoro;
estende il controllo sanitario a chi ne faccia richiesta o qualora il medico competente ne confermi l’opportunità;
mette a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuali dell’udito
CLASSE DI RISCHIO 2
prevede un’adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione a rumore nei luoghi di lavoro;
prevede un’adeguata formazione ed informazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori al rumore;
mette a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuali dell’udito
adotta un’idonea cartellonistica;
sottopone i lavoratori esposti a controllo sanitario;
fornisce ai lavoratori dispositivi di protezione individuale dell’udito che consentono di eliminare il rischio per l’udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti, ed esige che li indossino;
Verifica l’efficacia dei DPI
CLASSE DI RISCHIO 3
adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
individua le cause dell’esposizione eccessiva;
mette a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuali dell’udito
modifica le misure di protezione per evitare che la situazione si ripeta;
prevede un’adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione a rumore nei luoghi di lavoro;
sottopone i lavoratori esposti a controllo sanitario
fornisce ai lavoratori dispositivi di protezione individuale dell’udito che consentono di eliminare il rischio per l’udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti, ed esige che li indossino;
Verifica l’efficacia dei DPI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D. Lgs. n. 81/08 “ Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
UNI 9432:2011 “Acustica. Determinazione del livello di esposizione persolnale del rumore nell’ambiente di lavoro”
UNI EN ISO 9612:2011 “ Acustica. Determinazione dell’esposizione del rumore negli ambienti di lavoro. Metodo tecnico progettuale”
UNI EN 458:2005 “Protettori dell’udito: raccomandazioni per la selezione, l’uso, la cura e la manutenzione”
PRESTAZIONI DELLO STUDIO NAPPI
Valutazione preliminare con raccolta dati (nominativi e mansioni dipendenti, loro esposizione alle varie sorgenti di rumore)
Esecuzione di rilievi fonometrici
Redazione di relazione tecnica (elaborazione dei risultati, calcolo dei livelli di esposizione giornaliera e settimanale, valutazione dei Dispositivi di Protezione Personale)
Consulenza al datore di lavoro per la predisposizione dell’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi