Valutazione del rumore sul lavoro

rumore sul lavoro
Impianto elettroacustico

Lo Stato dà un posto. L'impresa privata dà un lavoro.

Indro Montanelli

In base all'articolo 190 del D. LGS. N. 81/2008, ogni datore di lavoro deve provvedere alla valutazione del rischio rumore presente nella propria azienda al fine di individuare i lavoratori esposti a rischio ed i relativi luoghi di lavoro e attuare se necessario gli interventi preventivi e protettivi previsti dal decreto legge .

Livelli di esposizione al rumore e classi di rischio
Livelli di esposizione al rumore e classi di rischio
AZIONI DA INTRAPRENDERE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
CLASSE DI RISCHIO 0
  • prevede un’adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.
CLASSE DI RISCHIO 1
  • prevede un’adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione a rumore nei luoghi di lavoro;
  • estende il controllo sanitario a chi ne faccia richiesta o qualora il medico competente ne confermi l’opportunità;
  • mette a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuali dell’udito
CLASSE DI RISCHIO 2
  • prevede un’adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione a rumore nei luoghi di lavoro;
  • prevede un’adeguata formazione ed informazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori al rumore;
  • mette a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuali dell’udito
  • adotta un’idonea cartellonistica;
  • sottopone i lavoratori esposti a controllo sanitario;
  • fornisce ai lavoratori dispositivi di protezione individuale dell’udito che consentono di eliminare il rischio per l’udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti, ed esige che li indossino;
  • Verifica l’efficacia dei DPI
CLASSE DI RISCHIO 3
  • adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
  • individua le cause dell’esposizione eccessiva;
  • mette a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuali dell’udito
  • modifica le misure di protezione per evitare che la situazione si ripeta;
  • prevede un’adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione a rumore nei luoghi di lavoro;
  • sottopone i lavoratori esposti a controllo sanitario
  • fornisce ai lavoratori dispositivi di protezione individuale dell’udito che consentono di eliminare il rischio per l’udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti, ed esige che li indossino;
  • Verifica l’efficacia dei DPI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
  • D. Lgs. n. 81/08 “ Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
  • UNI 9432:2011 “Acustica. Determinazione del livello di esposizione persolnale del rumore nell’ambiente di lavoro”
  • UNI EN ISO 9612:2011 “ Acustica. Determinazione dell’esposizione del rumore negli ambienti di lavoro. Metodo tecnico progettuale”
  • UNI EN 458:2005 “Protettori dell’udito: raccomandazioni per la selezione, l’uso, la cura e la manutenzione”
PRESTAZIONI DELLO STUDIO NAPPI
  • Valutazione preliminare con raccolta dati (nominativi e mansioni dipendenti, loro esposizione alle varie sorgenti di rumore)
  • Esecuzione di rilievi fonometrici
  • Redazione di relazione tecnica (elaborazione dei risultati, calcolo dei livelli di esposizione giornaliera e settimanale, valutazione dei Dispositivi di Protezione Personale)
  • Consulenza al datore di lavoro per la predisposizione dell’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi